Iniziativa popolare concernente la modificazione dell'art. 44 della Costituzione federale (naturalizzazioni) e dell'art. 70 della Costituzione federale (espulsione per atti che mettono in pericolo la sicurezza del paese)

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

Art. 44bis

Lo straniero ottiene la cittadinanza svizzera acquistando la cittadinanza in un Comune e in un Cantone. A questo scopo egli deve domandare prima l'autorizzazione del Consiglio federale. L'autorizzazione non potrà essere concessa che se lo straniero nei quindici anni che precedono la data della presentazione della sua domanda, avrà avuto il suo effettivo domicilio in Isvizzera per almeno dodici anni, due dei quali devono essere immediatamente antecedenti alla domanda stessa. Questa restrizione non è applicabile alla donna maritata che acquista di diritto la cittadinanza del marito, né ai figli di età inferiore agli anni 15 allorché acquistano la cittadinanza svizzera contemporaneamente ai loro genitori.

Gli stranieri che hanno acquistato la cittadinanza svizzera e che non ebbero il loro effettivo domicilio in Isvizzera per almeno dodici anni a contare dai cinque anni compiti fino alla maggiore età, non sono eleggibili a membri delle autorità politiche federali, cantonali e comunali, però essi hanno il diritto di voto nelle elezioni e nelle votazioni come tutti gli altri cittadini svizzeri).

Dando la sua autorizzazione, il Consiglio federale esamina e decide se a norma di questa disposizione il nuovo cittadino è eleggibile a membro delle autorità politiche.

Per il resto, le condizioni per l'acquisto della cittadinanza svizzera sono stabilite dalla legislazione federale. Essa dovrà facilitare l'acquisto della cittadinanza agli stranieri nati e cresciuti in Isvizzera; essa può stabilire che a questi stranieri venga conferita la cittadinanza svizzera per legge.

La legislazione federale stabilisce inoltre le condizioni alle quali il cittadino svizzero può rinunciare alla propria cittadinanza per acquistare quella di uno Stato estero.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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