Iniziativa popolare federale 'contro l'inforestierimento'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

Art. I

Alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:

Art. 69quater

La quota complessiva dei domiciliati e soggiornanti stranieri non deve oltrepassare il dieci per cento della popolazione.

Per rimediare al pericolo di una sovrappopolazione straniera, la quota dei soggiornanti stranieri verrà ridotta annualmente, coi dovuti riguardi umani, di almeno 5 per cento, finché il numero degli stranieri sarà sceso al massimo ammesso. Si terrà conto in modo adeguato dei bisogni dell'economia.

Il Consiglio federale fissa ogni anno per i singoli cantoni le quote di riduzione dei soggiornanti stranieri. L'ufficio federale da lui designato potrà in caso di necessità annullare permessi di soggiorno vigenti.

Art. II

L'Art. 69quater della Costituzione federale entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accettato dal popolo e dai cantoni e convalidato dall'Assemblea federale.

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Ultima modifica 05.11.2024 10:00

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