L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 25ter (nuovo)
1Gli esperimenti sugli animali, praticati con scopi informativi, diagnostici, scientifici, profilattici, terapeutici od economici, cosi come per scopi di studio o d'insegnamento, e concernenti la medicina umana, sono vietati sul territorio della Confederazione.
Questo divieto si applica anche agli esami che hanno lo scopo di verificare gli effetti, l'efficacia o l'innocuità di una misura o di una sostanza. Questi esami comprendono anche quelli relativi alla tossicità e alle proprietà di una sostanza suscettibili di modificare il patrimonio genetico (proprietà mutagene), di provocare tumori (proprietà cancerogene) o di pregiudicare la fecondità o danneggiare l'embrione (fattori teratogeni).
2Il divieto di effettuare esperimenti sugli animali si estende anche:
- alla ricerca fondamentale e alla ricerca sul comportamento;
- alla ricerca veterinaria;
- alle ricerche militare, spaziale, nucleare e sulle radiazioni;
- allo sviluppo e alla fabbricazione di tutti i beni di consumo, di prodotti industriali e commerciali di ogni genere compresi i cosmetici, i sieri e i vaccini e tutti gli altri prodotti destinati alla medicina umana; alla manipolazione genetica sui vertebrati, compresi gli ibridi e le chimere.
- e.alla manipolazione genetica sui vertebrati, compresi gli ibridi e le chimere.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)
Chiunque infrange l'articolo 25ter della Costituzione federale è punito con la detenzione o con la multa.