Iniziativa popolare 'Contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 24octies (nuovo)

1La Confederazione emana disposizioni sul trattamento artificiale del patrimonio germinale e genetico umano.

2Provvede in tal modo a tutelare la dignità umana e a proteggere la famiglia.

3È segnatamente vietato:

  1. celare agli interessati l'identità dei procreatori, sempreché la legge non lo preveda espressamente;
  2. tenere per mestiere riserve di germi e fornirli a terzi;
  3. procurare per mestiere persone che procreino o portino a termine una gravidanza per conto di terzi;
  4. allevare germi fuori del grembo materno;
  5. coltivare più germi dello stesso genotipo oppure germi impiegando patrimonio germinale o genetico umano alterato artificialmente o animale;
  6. manipolare germi il cui sviluppo è stato interrotto oppure vendere loro derivati.

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Ultima modifica 03.12.2024 12:08

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