L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 24octies (nuovo)
1La Confederazione emana disposizioni sul trattamento artificiale del patrimonio germinale e genetico umano.
2Provvede in tal modo a tutelare la dignità umana e a proteggere la famiglia.
3È segnatamente vietato:
- celare agli interessati l'identità dei procreatori, sempreché la legge non lo preveda espressamente;
- tenere per mestiere riserve di germi e fornirli a terzi;
- procurare per mestiere persone che procreino o portino a termine una gravidanza per conto di terzi;
- allevare germi fuori del grembo materno;
- coltivare più germi dello stesso genotipo oppure germi impiegando patrimonio germinale o genetico umano alterato artificialmente o animale;
- manipolare germi il cui sviluppo è stato interrotto oppure vendere loro derivati.