Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

Alla Costituzione federale è aggiunto l'art. 34quater seguente:

Art. 34quater

La Confederazione introdurrà, in via legislativa, l'assicurazione contro l'invalidità, l'assicurazione contro la vecchiaia e l'assicurazione per i superstiti.

Essa può dichiarare queste assicurazioni obbligatorie in genere o per determinate categorie di cittadini.

L'applicazione di queste assicurazioni si farà col concorso dei Cantoni, al quale può aggiungersi quello di casse d'assicurazione pubbliche e private.

Allo scopo di risolvere questo compito, la Confederazione crea un fondo. Sarà assegnato a questo fondo, come primo versamento, un capitale di 250.000.000 di franchi, che verrà prelevato sul prodotto dell'imposta sui profitti di guerra, a contare dal giorno in cui il presente articolo costituzionale sarà adottato. La lettera A, capoverso 2, del decreto federale del 14 febbraio 1919 è modificata in questo senso.

Nota: Nel testo pubblicato nel FF 1920 I 925 c'è scritto erroneamente art. 34ter invece di art. 34quater.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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