L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Alla Costituzione federale è aggiunto l'art. 34quater seguente:
Art. 34quater
La Confederazione introdurrà, in via legislativa, l'assicurazione contro l'invalidità, l'assicurazione contro la vecchiaia e l'assicurazione per i superstiti.
Essa può dichiarare queste assicurazioni obbligatorie in genere o per determinate categorie di cittadini.
L'applicazione di queste assicurazioni si farà col concorso dei Cantoni, al quale può aggiungersi quello di casse d'assicurazione pubbliche e private.
Allo scopo di risolvere questo compito, la Confederazione crea un fondo. Sarà assegnato a questo fondo, come primo versamento, un capitale di 250.000.000 di franchi, che verrà prelevato sul prodotto dell'imposta sui profitti di guerra, a contare dal giorno in cui il presente articolo costituzionale sarà adottato. La lettera A, capoverso 2, del decreto federale del 14 febbraio 1919 è modificata in questo senso.
Nota: Nel testo pubblicato nel FF 1920 I 925 c'è scritto erroneamente art. 34ter invece di art. 34quater.