Iniziativa popolare 'Per una Svizzera senza esercito e per una politica globale di pace'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 17

1La Svizzera non ha esercito.

2È proibito alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni ed ai privati d'istruire o mantenere forze armate.

3La Svizzera svolge una politica globale di pace che rafforza l'autodeterminazione del popolo e promuove la solidarietà tra i popoli.

4La legislazione federale disciplina l'applicazione del presente articolo.

Art. 18

Nessuna disposizione della presente Costituzione può essere interpretata in modo da presupporre o giustificare l'esistenza di un esercito.

II

Gli articoli 13, 15 secondo periodo, 19 a 22, 34ter capoverso l lettera d, 42 lettera c, 85 numero 9 e 102 numero 11 della Costituzione federale sono abrogati.

III

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 3

Abrogati

Art. 6

Abrogato

Art. 19 (nuovo)

1Gli articoli 17 e 18 della Costituzione federale sono attuati entro dieci anni dall'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni .

2Dopo l'accettazione degli articoli 17 e 18 da parte del popolo e dei Cantoni, non verranno più tenute né scuole reclute né corsi di ripetizione, d'istruzione e di complemento.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 03.12.2024 12:08

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