L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 17
1La Svizzera non ha esercito.
2È proibito alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni ed ai privati d'istruire o mantenere forze armate.
3La Svizzera svolge una politica globale di pace che rafforza l'autodeterminazione del popolo e promuove la solidarietà tra i popoli.
4La legislazione federale disciplina l'applicazione del presente articolo.
Art. 18
Nessuna disposizione della presente Costituzione può essere interpretata in modo da presupporre o giustificare l'esistenza di un esercito.
II
Gli articoli 13, 15 secondo periodo, 19 a 22, 34ter capoverso l lettera d, 42 lettera c, 85 numero 9 e 102 numero 11 della Costituzione federale sono abrogati.
III
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 1 cpv. 1 e 3
Abrogati
Art. 6
Abrogato
Art. 19 (nuovo)
1Gli articoli 17 e 18 della Costituzione federale sono attuati entro dieci anni dall'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni .
2Dopo l'accettazione degli articoli 17 e 18 da parte del popolo e dei Cantoni, non verranno più tenute né scuole reclute né corsi di ripetizione, d'istruzione e di complemento.