L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 17
Abrogato
Art. 19 (nuovo)
Dopo l'abrogazione dell'articolo 17 delle presenti disposizioni transitorie da parte del popolo e dei Cantoni, tutte le somme riscosse a titolo di tassa sul traffico pesante saranno restituite d'ufficio ed immediatamente a coloro che le hanno versate. Simultaneamente, sarà corrisposto un interesse calcolato al tasso medio applicato ai prestiti della Confederazione tra l'entrata in vigore del suddetto articolo 17 e la sua abrogazione.