Iniziativa popolare federale 'Lotta contro il deperimento delle foreste'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 24octies (nuovo)

Per conseguire gli scopi della protezione dell'ambiente, della fauna e della flora, stabiliti negli articoli 24sexties, e 24septies, il Consiglio federale prende in via d'ordinanza tutti i provvedimenti appropriati. In particolare, per lottare efficacemente, contro la morìa delle foreste, degli alberi, delle piante e degli animali, emana prescrizioni volte a ridurre l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo almeno al livello del 1955. Per quanto non la affidi alla Confederazione, l'esecuzione di tali ordinanze incombe ai Cantoni.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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