Iniziativa popolare 'Alt al cemento - per una limitazione delle costruzioni stradali'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 36quater (nuovo)

1Lo sviluppo complessivo della rete stradale svizzera aperta in genere al pubblico transito dei veicoli a motore non può superare quello accertato il 30 aprile 1986.

2Si possono costruire nuove strade od ampliare strade esistenti soltanto se, nella stessa regione, superficie equivalenti della rete stradale esistente aperta in genere al pubblico transito dei veicoli a motore sono assegnate ad altri scopi.

3I Cantoni possono rilasciare un'autorizzazione derogatoria nel caso in cui:

  1. in una regione scarsamente edificata predominino condizioni insopportabili in seguito a collegamenti insufficienti e non entri in linea di conto una soluzione alternativa;
  2. in seguito all'abbandono di un progetto stradale od autostradale si debba procedere ad adattamenti della rete stradale.

4Sono fatte salve le norme cantonali e comunali sulla partecipazione degli aventi diritto di voto alle decisioni in materia di costruzioni stradali.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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