Iniziativa popolare 'Per velocità 130/100'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 37bis cpv. 3 (nuovo)

  1. 3La velocità massima generale per gli autoveicoli leggeri e i motoveicoli è, sulle strade fuori delle località, di 100 km/h, e, sulle autostrade, di 130 km/h.
  2. Per aumentare la sicurezza del traffico, su tratti particolarmente pericolosi possono essere prescritti limiti di velocità inferiori. Su tratti particolarmente idonei, possono essere ammesse velocità superiori.

Ultima modifica 25.09.2023 12:33

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