L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 37bis cpv. 3 (nuovo)
- 3La velocità massima generale per gli autoveicoli leggeri e i motoveicoli è, sulle strade fuori delle località, di 100 km/h, e, sulle autostrade, di 130 km/h.
- Per aumentare la sicurezza del traffico, su tratti particolarmente pericolosi possono essere prescritti limiti di velocità inferiori. Su tratti particolarmente idonei, possono essere ammesse velocità superiori.