Iniziativa popolare 'Per la riduzione della durata del lavoro'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34ter cpv. 3 (nuovo)

3La legge provvede alla riduzione graduale della durata del lavoro al fine di assicurare ai lavoratori un'equa partecipazione all'aumento della produttività dovuto al progresso tecnico e di creare condizioni di piena occupazione.

Disposizioni transitorie, art. 19 (nuovo)

1Per i lavoratori ai quali si applicano la legge sul lavoro o l'ordinanza per gli autisti, la durata massima del lavoro settimanale è ridotta di due ore un anno dopo l'accettazione dell'articolo 34ter capoverso 3. Essa sarà in seguito ridotta annualmente di altre due ore fino a raggiungere le quaranta ore.

2Per i lavoratori ai quali si applicano la legge sulla durata del lavoro, la legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali o le disposizioni speciali vigenti per determinate categorie di aziende o di lavoratori giusta l'articolo 27 della legge sul lavoro, la durata media del lavoro settimanale è ridotta nello stesso modo.

3La riduzione della durata del lavoro, quale risulta dall'applicazione dei capoversi 1 e 2, non può comportare una riduzione del reddito salariale settimanale dei lavoratori interessati

4Sono fatte salve ulteriori riduzioni della durata del lavoro stabilite in via legislativa.

Ultima modifica 25.09.2023 12:33

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