L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
L'articolo 22ter della Costituzione federale è modificato come segue:
1La proprietà è garantita.
2I fondi possono essere acquistati soltanto per uso personale in caso di provato bisogno, oppure per l'approntamento di abitazioni a prezzo vantaggioso. È escluso l'acquisto di fondi al fine di mero investimento di capitali o di ulteriore alienazione a breve termine. I cambiamenti di proprietà devono essere resi noti pubblicamente.
3I fondi agricoli non attrezzati come terreno edificabile sottostanno a un controllo dei prezzi. Il loro prezzo non deve superare il doppio del valore di reddito. L'uso personale di questi fondi è riconosciuto soltanto a chi offre garanzia di un'utilizzazione.
4Capoverso 2 attuale.
5In caso di espropriazione e di restrizioni della proprietà equivalenti ad espropriazione è dovuta indennità in quanto sia soppresso o limitato l'attuale godimento della cosa. In cosa di espropriazione di fondi agricoli deve essere corrisposto un equivalente in natura.
II
L'articolo 22quater della Costituzione federale è completato come segue:
4Il plusvalore di fondi in seguito a provvedimenti di pianificazione territoriale o di urbanizzazione da parte dell'ente pubblico è prelevato dai Cantoni.
III
Disposizione transitoria
Ove la legislazione non fosse adeguata all'articolo 22ter entro 6 anni a contare dall'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni, i tribunali civili ordinari, se aditi, sono autorizzati ad applicare direttamente le nuove disposizioni. In tale caso, la legittimazione attiva spetta anche all'ufficiale del registro fondiario e al Comune del luogo di sito della cosa.