L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
L'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale è completato come segue:
2Le leggi federali, i decreti federali di carattere obbligatorio generale e i decreti federali semplici che contemplano crediti d'impegno per l'acquisto di materiale bellico, per costruzioni militari, per acquisti di terreni o per programmi di ricerca, di sviluppo o sperimentali del Dipartimento militare federale devono essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 50 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.