Iniziativa popolare 'per la compensazione della progressione a freddo'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Disposizione transitoria, art. 8 cpv. 5 e 6 (nuovi)

5Per gli anni fiscali successivi al 31 dicembre 1984 l'imposta federale diretta delle persone fisiche viene ridotta del 15 per cento. In via legislativa può essere prevista, in luogo di questa riduzione lineare, una riduzione almeno equivalente nel suo insieme, graduata secondo le effettive conseguenze della progressione a freddo sui singoli contribuenti.

6In base all'articolo 41ter capoverso 5, nella tassazione delle persone fisiche dopo il 31 dicembre 1986 verrà tenuto conto integralmente del rincaro intervenuto dal 1° gennaio 1985. Il Consiglio federale provvede all'esecuzione.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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