Abolizione della giustizia militare. Nuovo art. 58bis Cost.

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 58bis

La giustizia militare è soppressa. L'istruzione e il giudizio dei delitti previsti dal codice penale militare avvengono a mezzo delle autorità giudiziarie ordinarie del Cantone, nel quale sono commessi.

La procedura è stabilita dalle leggi processuali cantonali.

Contro le sentenze definitive dei tribunali cantonali può essere introdotto il rincorso di cassazione al tribunale federale.

Gli arresti come pena disciplinare o d'ordine non possono sorpassare i dieci giorni. Le pene non possono essere aggravate colla riduzione del nutrimento o colla carcerazione in locale privo di luce.

E garantito il diritto di reclamo contro le pene disciplinari; per l'esercizio di tale diritto non possono essere inflitte pene.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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