L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 58bis
La giustizia militare è soppressa. L'istruzione e il giudizio dei delitti previsti dal codice penale militare avvengono a mezzo delle autorità giudiziarie ordinarie del Cantone, nel quale sono commessi.
La procedura è stabilita dalle leggi processuali cantonali.
Contro le sentenze definitive dei tribunali cantonali può essere introdotto il rincorso di cassazione al tribunale federale.
Gli arresti come pena disciplinare o d'ordine non possono sorpassare i dieci giorni. Le pene non possono essere aggravate colla riduzione del nutrimento o colla carcerazione in locale privo di luce.
E garantito il diritto di reclamo contro le pene disciplinari; per l'esercizio di tale diritto non possono essere inflitte pene.