Divieto delle case di gioco. Modificazione dell'art. 35 Cost.

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'articolo modificato è del seguente tenore:

Art. 35

E' vietato istituire case di giuoco.

E' considerata come casa di giuoco ogni impresa che tenga giuochi d'azzardo.

Le case di giuoco ora esistenti vanno chiuse entro cinque anni dall'accettazione della presente disposizione.

La Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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