L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 31sexies (nuovo)
In collaborazione con i Cantoni e le competenti organizzazioni economiche e derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, la Confederazione prende appropriati provvedimenti per assicurare la piena occupazione e per prevenire e combattere la disoccupazione e le sue conseguenze.
A tal fine, essa emana disposizioni segnatamente per:
- assicurare un numero sufficiente di posti di lavoro e di tirocinio in tutte le regioni del Paese;
- assicurare al lavoratore licenziato un nuovo posto di lavoro a condizioni equivalenti, offrendogli se del caso possibilità per riqualificarsi;
- proteggere efficacemente i lavoratori dalle conseguenze dei licenziamenti;
- prevenire i licenziamenti, prevedendo in particolare, in favore dei lavoratori e delle loro organizzazioni, un diritto di controllo sull'andamento dell'impresa e obbligando il datore di lavoro ad informarli anticipatamente e tempestivamente in caso di minaccia di licenziamento;
- impedire la soppressione di posti di lavoro in seguito a trasferimenti della produzione all'estero.