Iniziativa popolare 'Contro la svendita del territorio'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 22quinquies (nuovo)

1La proprietà fondiaria o altri diritti che conferiscono una posizione analoga a quella di proprietario fondiario possono di massima essere acquisiti solo da:

  1. persone fisiche che hanno il diritto di prendere domicilio in Svizzera;
  2. persone giuridiche o società con capacità patrimoniale ma senza personalità giuridica, sempre che il loro capitale sociale e di terzi si trovi per almeno il 75 per cento nelle mani di persone con domicilio e sede in Svizzera.
  1. 2È eccettuata da questa regolamentazione la proprietà fondiaria necessaria per la tutela di interessi pubblici o di utilità pubblica o basilare per un'azienda di produzione o di prestazione di servizi.
  2. In singoli casi, la Confederazione può per altro rilasciare autorizzazioni eccezionali per tutelare interessi d'importanza nazionale.

3Le traslazioni di proprietà fondiaria in virtù delle eccezioni giusta il numero 2 devono essere pubblicate. Devono essere previste possibilità d'opposizione.

4La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione e ne sorveglia l'applicazione.

Disposizione transitoria

La nuova regolamentazione lascia intatti gli attuali rapporti di proprietà.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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