L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 22quinquies (nuovo)
1La proprietà fondiaria o altri diritti che conferiscono una posizione analoga a quella di proprietario fondiario possono di massima essere acquisiti solo da:
- persone fisiche che hanno il diritto di prendere domicilio in Svizzera;
- persone giuridiche o società con capacità patrimoniale ma senza personalità giuridica, sempre che il loro capitale sociale e di terzi si trovi per almeno il 75 per cento nelle mani di persone con domicilio e sede in Svizzera.
- 2È eccettuata da questa regolamentazione la proprietà fondiaria necessaria per la tutela di interessi pubblici o di utilità pubblica o basilare per un'azienda di produzione o di prestazione di servizi.
- In singoli casi, la Confederazione può per altro rilasciare autorizzazioni eccezionali per tutelare interessi d'importanza nazionale.
3Le traslazioni di proprietà fondiaria in virtù delle eccezioni giusta il numero 2 devono essere pubblicate. Devono essere previste possibilità d'opposizione.
4La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione e ne sorveglia l'applicazione.
Disposizione transitoria
La nuova regolamentazione lascia intatti gli attuali rapporti di proprietà.