Iniziativa popolare 'Per il prolungamento delle vacanze pagate'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34octies(nuovo)

1Ogni lavoratore, vincolato da un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, ha diritto a vacanze pagate della durata annua minima di:

4 settimane, sino all'anno civile compreso in cui compie il 39° anno di età;

5 settimane, dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 40° anno di età; questo diritto vale anche per i giovani lavoratori e apprendisti sino all'anno civile compreso in cui compiono il 20° anno di età.

2Sono riservati i disciplinamenti cantonali più favorevoli al lavoratore.

Disposizione transitoria

Le norme dell'articolo 34octies s'applicano in tutti i campi del lavoro dall'inizio dell'anno civile seguente l'accettazione di questa disposizione costituzionale. Alla stessa data cessano d'essere in vigore le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le vacanze pagate, nella misura in cui siano contrarie al presente articolo.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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