L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 34octies(nuovo)
1Ogni lavoratore, vincolato da un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, ha diritto a vacanze pagate della durata annua minima di:
4 settimane, sino all'anno civile compreso in cui compie il 39° anno di età;
5 settimane, dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 40° anno di età; questo diritto vale anche per i giovani lavoratori e apprendisti sino all'anno civile compreso in cui compiono il 20° anno di età.
2Sono riservati i disciplinamenti cantonali più favorevoli al lavoratore.
Disposizione transitoria
Le norme dell'articolo 34octies s'applicano in tutti i campi del lavoro dall'inizio dell'anno civile seguente l'accettazione di questa disposizione costituzionale. Alla stessa data cessano d'essere in vigore le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le vacanze pagate, nella misura in cui siano contrarie al presente articolo.