L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 23ter(nuovo)
La Confederazione prende i provvedimenti necessari per garantire quanto ampiamente possibile l'approvvigionamento con derrate alimentari di origine animale prodotte da aziende contadine su base foraggera indigena e aziendale. Essa provvede in particolare a:
- Promuovere le basi aziendali e nazionali per la produzione foraggera.
- Consentire le importazioni di foraggi in quanto:
- non causino perturbazioni nello smercio del latte, della carne e delle uova,
- siano necessarie per garantire in ampia misura l'approvvigionamento con derrate alimentari di origine animale e di produzione indigena.
- Prediligere, in caso di acquisto o di assegnazione di foraggi:
- i produttori contadini che eserciscono aziende piccole e medie degne di essere incrementate o dispongono di una propria e adeguata base foraggera.
- I produttori artigianali che dispongono di una propria e adeguata base foraggera e utilizzano foraggi indigeni.
Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.
L'iniziativa contiene una clausola di ritiro.