L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata con l'articolo seguente:
Art. 4bis
1L'uomo e la donna hanno uguali diritti.
2All'uomo ed alla donna spettano gli stessi diritti e gli stessi doveri in seno alla famiglia.
3L'uomo e la donna hanno diritto a retribuzione uguale per un lavoro uguale o di uguale valore.
4L'uomo e la donna hanno diritto alla parità di trattamento ed all'uguaglianza delle possibilità in materia d'educazione e di formazione scolastica e professionale, cosi come nell'accesso all'impiego e nell'esercizio della professione.
Disposizione transitoria
Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'articolo 4bis, devono essere emanate le necessarie norme d'applicazione, sia per ciò che riguarda i rapporti tra cittadino e Stato sia per ciò che riguarda le relazioni tra privati.
(Sono stati presentati i testi in italiano, tedesco e francese; il testo tedesco è dichiarato determinante. L'iniziativa comporta la clausola di ritiro.)