Iniziativa popolare 'Per l'eguaglianza dei diritti tra uomo e donna'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata con l'articolo seguente:

Art. 4bis

1L'uomo e la donna hanno uguali diritti.

2All'uomo ed alla donna spettano gli stessi diritti e gli stessi doveri in seno alla famiglia.

3L'uomo e la donna hanno diritto a retribuzione uguale per un lavoro uguale o di uguale valore.

4L'uomo e la donna hanno diritto alla parità di trattamento ed all'uguaglianza delle possibilità in materia d'educazione e di formazione scolastica e professionale, cosi come nell'accesso all'impiego e nell'esercizio della professione.

Disposizione transitoria

Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'articolo 4bis, devono essere emanate le necessarie norme d'applicazione, sia per ciò che riguarda i rapporti tra cittadino e Stato sia per ciò che riguarda le relazioni tra privati.

(Sono stati presentati i testi in italiano, tedesco e francese; il testo tedesco è dichiarato determinante. L'iniziativa comporta la clausola di ritiro.)

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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