L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata con il seguente articolo 51:
Art. 51
La Chiesa e lo Stato sono completamente separati.
Disposizioni transitorie
1Per la soppressione dei legami esistenti tra la Chiesa e lo Stato, ai Cantoni è assegnato un termine di due anni, decorrente dall'entrata in vigore dell'articolo 51 della Costituzione federale.
2Con l'entrata in vigore dell'articolo 51 della Costituzione federale i Cantoni non sono più autorizzati a riscuotere imposte ecclesiastiche.
Il testo tedesco dell'iniziativa, riprodotto qui sotto, è dichiarato determinante.
L'iniziativa comporta la clausola di ritiro.