L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Articolo 37quater(nuovo)
1Alla seconda domenica di ogni mese in tutto il territorio Elvetico è vietata – in terra, in cielo e su acqua – la circolazione di qualsiasi veicolo a motore ad uso privato (inclusi i ciclimotori) a partire dalla domenica alle ore 03.00 fino al lunedì alle ore 03.00.
2Il Consiglio federale definisce le deroghe a questo divieto, sia per quanto riguarda l'autorizzazione di circolazione di veicoli privati, cosi pure in ciò che riguarda l'aggiornamento temporaneo di questo divieto.
L'iniziativa è munita della clausola di ritiro.
(Sono stati presentati i testi in italiano, tedesco e francese; il testo tedesco è determinante).