L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Art. 34quater cpv. 2 5° per.
Hanno diritto alla rendita semplice: gli uomini che hanno compiuto i 60 anni; le donne che hanno compiuto i 58 anni. Hanno diritto alla rendita per coniugi gli uomini sposati che hanno compiuto i 60 anni e la cui moglie abbia compiuto i 58 anni o sia invalida di almeno la metà.
Disposizione transitorie
La presente disposizione, relativa al diritto alle rendite, entra in vigore un anno dopo la sua approvazione da parte del popolo. Essa è valida per tutti gli assicurati, che avranno già superato a quel momento il limite d'età determinante, oppure che lo superano o lo supereranno in un momento successivo.
L'iniziativa è munita della clausola di ritiro.
(Sono stati presentati i testi tedesco, francese e italiano; il testo tedesco è determinante).