L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Art. 36bis cpv. 1bis (nuovo)
L'Assemblea federale decreta la concezione, il tracciato e l'esecuzione delle strade nazionali. Tali decreti devono essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.
Disposizione transitoria
Tutte le strade nazionali o tronchi di strade nazionali non ancora costruiti o la cui costruzione non era ancora cominciata il 1°agosto 1973 devono essere oggetto di un decreto giusto l'articolo 36bis capoverso 1bis.
L'iniziativa comporta una clausola di ritiro.
(Sono stati presentati i testi tedesco, francese e italiano; il testo tedesco è determinante).