Iniziativa popolare Inforestierimento e la sovrappopolazione della Svizzera'

L'iniziativa popolare federale ha il seguente tenore:

I

Art. 69quater

  1. La Confederazione prende misure contro l'inforestierimento e la sovrappopolazione della Svizzera.
  2. Il numero delle nuove naturalizzazioni non deve ammontare a più di 40 000 per anno.
  3. Il Consiglio federale provvede affinché il numero degli stranieri in Svizzera non superi le 500 000 unità. Per i Cantoni, la proporzione è al massimo del 12 per cento della popolazione svizzera residente; eccetto per il Cantone Ginevra: 25 per cento.
  4. Non sono annoverati fra gli stranieri di cui alla lettera c e sono pertanto esclusi dalle misure contro l'inforestierimento e la sovrappopolazione 150 000 stagionali (dimoranti per non più di 10 mesi e senza famiglia in Svizzera); 70 000 frontalieri; il personale ospedaliero e i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

II

L'articolo 69quater entra immediatamente in vigore appena l'Assemblea federale ne abbia accertato l'approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

Misure secondo la lettera c:

La riduzione dev'essere attuata entro il 1° gennaio 1978. Il numero degli stranieri residenti è ridotto del numero delle naturalizzazioni a contare dal 1° dicembre 1970.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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