Sezione 7: Esecuzione
Art. 29 | Autorità esecutive |
1 La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza; sono eccettuate le disposizioni relative all’esenzione dalla tassa e alla distribuzione del prodotto della tassa.
2 L’UFAM esegue le disposizioni relative all’esenzione dalla tassa secondo gli articoli 4–12 e 18, nonché quelle concernenti la distribuzione del prodotto della tassa.
3 L’Ufficio federale dell’energia e le agenzie private da esso incaricate secondo gli articoli 16 e 18 della legge del 26 giugno 19986 sull’energia (agenzie) sostengono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione dalla tassa, in particolare per la determinazione delle grandezze obiettivo di cui agli articoli 7 e 8, nonché per il monitoraggio di cui all’articolo 11.
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