Esecuzione

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Esecuzione

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241Nelle ordinanze si inserisce se necessario una formula che stabilisce espressamente quale dipartimento o ufficio federale è incaricato dell’ese­cu­zione (cfr. n. marg. 163).
Esempio:
Art. 13Esecuzione

L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’UFAG.

è *RU 2012 3431

242Qualora l’esecuzione di un atto normativo debba essere disciplinata in modo più dettagliato (ad es. se sono coinvolte più autorità oppure se l’esecuzione spetta alla Confederazione e ai Cantoni), le corrispondenti norme possono figurare in un’unità di partizione diver­sa da quella destinata alle disposizioni finali.
Esempio:

Sezione 7: Esecuzione

Art. 29Autorità esecutive

1 La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza; sono eccettuate le disposizioni relative all’esenzione dalla tassa e alla distribuzione del prodotto della tassa.

2 L’UFAM esegue le disposizioni relative all’esenzione dalla tassa secondo gli articoli 4–12 e 18, nonché quelle concernenti la distribuzione del prodotto della tassa.

3 L’Ufficio federale dell’energia e le agenzie private da esso incaricate secondo gli articoli 16 e 18 della legge del 26 giugno 19986 sull’energia (agenzie) sostengono l’UFAM nell’am­bito dell’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione dalla tassa, in particolare per la determinazione delle grandezze obiettivo di cui agli articoli 7 e 8, nonché per il monitoraggio di cui all’articolo 11.

 

6RS 730.0

è *RU 2007 2915