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163Qualora occorra incaricare il Consiglio federale (o un’altra autorità) di eseguire l’atto normativo o di emanare disposizioni di esecuzione, va adottata un’apposita clausola. Per evitare ambiguità, conviene prevedere disposizioni distinte per i due mandati summenzionati.
La formula è la seguente:
Art. …Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 Emana le disposizioni di esecuzione.

Cfr. Guida di legislazione, n. marg. 721–732 (in particolare n. marg. 728 primo punto, concernente la competenza generale di esecuzione conferita al Consiglio federale).