219* | I decreti federali con i quali si approva un trattato internazionale e si adottano nel contempo le modifiche costituzionali o le leggi necessarie per l’attuazione dello stesso (art. 141a Cost.) recano le disposizioni costituzionali o legislative in allegato. In un articolo distinto si rinvia all’allegato; la data di adozione degli atti normativi recati in allegato non vi è menzionata, poiché corrisponde a quella del decreto. |
La struttura dei decreti federali e le formule da utilizzare figurano nell’allegato 2a. |
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017. |