278 | Eccezionalmente, è possibile riunire le modifiche di più atti normativi in un solo atto (cosiddetto atto mantello), sempre che tra le singole modifiche sussista uno stretto nesso materiale. Il titolo di tale atto descrive sinteticamente la materia oggetto della modifica; tra parentesi si possono menzionare gli atti modificati («Modifica della legge su … e della legge su …»), purché l’elenco non risulti troppo lungo. Gli atti mantello sono pubblicati soltanto nella RU e non sono provvisti di numero RS; ogni modifica contemplata nell’atto mantello è direttamente integrata nel rispettivo atto nella RS. |
Esempio: |
Legge federale
del 25 settembre 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20091, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta …
2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni …
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305 | In un atto mantello (cfr. n. marg. 278) le disposizioni transitorie sono integrate negli atti cui si riferiscono (cfr. ad es. RU 2011 1139, cifra I n. 2, art. 74c OSIA). |
95a | Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell’allegato di un altro atto o modificato nell’ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300. |