Approvazione di più scambi di note

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Approvazione di più scambi di note

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388La disposizione che sancisce l’approvazione di più scambi di note è formulata conformemente all’esempio seguente:

Art. 1

1 Sono approvati:

a. lo scambio di note del 21 agosto 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento [CE] n. 767/2008);
b. lo scambio di note del 24 ottobre 20084 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’a­dempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b del­l’Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera al­l’attuazione, all’appli­ca­zione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

 

3RS 0.362.380.030; RU 2010 2073
4RS 0.362.380.031; RU 2010 2075
5RS 0.362.31

è *RU 2010 2063