Art. 1
1 Sono approvati:
a. | lo scambio di note del 21 agosto 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento [CE] n. 767/2008); |
b. | lo scambio di note del 24 ottobre 20084 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol. |
2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
3 | RS 0.362.380.030; RU 2010 2073 |
4 | RS 0.362.380.031; RU 2010 2075 |
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