202 | L’ingresso dei decreti federali concernenti modifiche costituzionali proposte dalle autorità non menziona alcun fondamento giuridico, bensì soltanto i materiali legislativi. Cfr. tuttavia la regola prevista nel n. marg. 204 per i decreti federali concernenti controprogetti diretti a iniziative popolari. |
Esempio: |
Decreto federale
del 25 settembre 20091
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20072, decreta: I La Costituzione federale3 è modificata come segue: …
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La nota 1 del testo pubblicato nella RU rimanda alla versione del decreto federale pubblicata nel FF in vista della votazione popolare (nel presente esempio: FF 2009 5789).
204* | Se il Parlamento contrappone un controprogetto diretto a un’iniziativa popolare, l’ingresso del decreto federale concernente l’iniziativa segue le regole di cui al n. marg. 203; l’ingresso del decreto concernente il controprogetto diretto menziona: |
– | quale fondamento giuridico, l’articolo 139 capoverso 5 Cost.; |
– | l’iniziativa popolare in questione, con la data alla quale è stata depositata (cfr. n. marg. 203); nella relativa nota a piè di pagina si rimanda alla decisione della CaF sulla riuscita formale dell’iniziativa; |
– | se del caso, i materiali legislativi. |
Esempio: |
Decreto federale
del 15 marzo 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; decreta: …
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* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.