163 | Qualora occorra incaricare il Consiglio federale (o un’altra autorità) di eseguire l’atto normativo o di emanare disposizioni di esecuzione, va adottata un’apposita clausola. Per evitare ambiguità, conviene prevedere disposizioni distinte per i due mandati summenzionati. |
La formula è la seguente: |
1 Il Consiglio federale esegue la presente legge. 2 Emana le disposizioni di esecuzione. |
Cfr. Guida di legislazione, n. marg. 721–732 (in particolare n. marg. 728 primo punto, concernente la competenza generale di esecuzione conferita al Consiglio federale). |