Disposizioni di coordinamento

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Disposizioni di coordinamento

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54Talvolta due o più leggi o modifiche di legge concernenti le medesime disposizioni sono trattate in parallelo. Ciò può dar adito a incertezze o a risultati indesiderati, in particolare poiché non sempre è possibile prevedere se tutte le leggi correlate su-
pereranno o no l’intero iter legislativo (incluso il referendum), né in quale ordine i singoli testi saranno adottati ed entreranno in vigore. In tali casi il legislatore emana «disposizioni di coordinamento». Le questioni da risolvere possono rivelarsi complesse. Gli esempi seguenti illustrano possibili soluzioni: RU 2005 1337 1338; RU 2009 2623 2640; RU 2010 1739 1856; RU 2010 5061 5062; RU 2011 1119 1135.

Le disposizioni di coordinamento recano il titolo (o la rubrica) «Coordinamento con … [designazione dell’altro oggetto]». Sono provviste di tale titolo anche quando il coordinamento è disciplinato in un’apposita cifra romana di un atto modificatore (in deroga alla regola del n. marg. 290, secondo cui le cifre romane non hanno un titolo).

Di regola le disposizioni di coordinamento sono introdotte verso la fine dell’iter parlamentare dalla Commissione di redazione dell’As­semblea federale. Qualora la necessità di un coordinamento sia tuttavia constatata già prima della fase parlamentare, essa è illustrata nel messaggio unitamente alle possibili soluzioni. Se è già chiaro come si possa verosimilmente risolvere la questione in modo sensato, le corrispondenti disposizioni sono integrate nel disegno del Consiglio federale.