Disposizioni transitorie

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Disposizioni transitorie

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53Le disposizioni transitorie disciplinano il passaggio dal diritto anteriore al nuovo diritto e i rispettivi campi d’applicazione: risolvono quindi gli eventuali conflitti che possono sorgere in seguito all’introduzione di nuove norme, indicando quale normativa va applicata nel singolo caso. È in particolare necessario prevedere disposizioni transitorie qualora la nuova normativa non sia applicabile a procedimenti in corso, a taluni casi o per un determinato periodo (cfr. Guida di legislazione, n. marg. 1025–1040).

Di regola vanno evitate formulazioni generiche del tipo: «Le disposizioni abrogate rimangono applicabili a tutte le fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore della presente legge / ordinanza» oppure «Il nuovo diritto si applica a tutte le fattispecie sorte dopo l’entrata in vigore della presente modifica».