81 | I titoli marginali – invece delle rubriche – sono utilizzati soltanto nei codici che già li contengono (ad es. CC, CO, CP). In occasione della revisione di altri atti normativi che comportano marginali, si procede (segnatamente in caso di revisioni parziali consistenti) alla trasformazione dei titoli marginali in rubriche: se questi ultimi non sono numerati né provvisti di lettere, basta un’indicazione generale del tipo «In tutta la legge / l’ordinanza / … i titoli marginali sono trasformati in rubriche» (cfr. n. marg. 327); se sono invece numerati o provvisti di lettere, occorre ridefinire interamente la struttura dell’atto. Per la modifica delle rubriche degli articoli e dei titoli delle altre unità di partizione cfr. n. marg. 322 e 325. |