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3Il titolo descrive l’oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurvi la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell’atto come pure, in alcuni casi specifici, l’autorità che lo emana.
4Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l’autorità che emana l’atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:
1. Legge federale:        
«Legge federale su …» / «Legge federale concernente …»
2. Decreto federale:        
«Decreto federale su …» / «Decreto federale concernente …» /        
«Decreto federale che approva …» / ecc.
3. Ordinanza del Consiglio federale:        
«Ordinanza su …» / «Ordinanza concernente …».
8Designazioni diverse da «legge» o «ordinanza» sono ammesse per il titolo di atti contenenti norme di diritto soltanto se prescritte espressamente da un atto normativo di rango superiore (cfr. ad es. art. 15 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RU 2006 1205, e il relativo regolamento, RU 2006 5635) oppure se d’uso invalso (ad es. procedura penale militare, RS 322.1, oppure Codice di procedura civile, RS 272).
9Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.
157Le leggi federali e le ordinanze dell’Assemblea federale sono di norma designate come tali (cfr. n. marg. 39).
158In talune leggi federali adottate prima dell’entrata in vigore della Costituzione federale del 18 aprile 1999 l’Assemblea federale è ancora autorizzata a emanare decreti federali di obbligatorietà generale non sottostanti a referendum (cfr. ad es. art. 28 della legge forestale del 4 ottobre 1991; RS 921.0). Gli atti normativi emanati in virtù di tali disposizioni sono tuttavia ora designati «ordinanza dell’Assemblea federale». Siffatte norme di delega, ormai superate, vanno adeguate non appena si procede a una revisione delle leggi federali interessate.
159Gli atti di rango legislativo emanati dall’Assemblea federale sono denominati «leggi federali» a prescindere dal fatto che siano di du­rata limitata o illimitata. La limitazione nel tempo non risulta dal titolo ma dalle disposizioni finali. In merito alla modifica dei decreti federali di obbligatorietà generale utilizzati in virtù della Costituzione federale del 29 maggio 1874 per le disposizioni di rango legislativo limitate nel tempo cfr. n. marg. 351358.
160Parimenti, il titolo di una legge federale non indica se questa è stata dichiarata urgente o no; la dichiarazione d’urgenza è contenuta nelle disposizioni finali.