351 | L’articolo 163 Cost. enumera esaustivamente le forme degli atti emanati dall’Assemblea federale (cfr. n. marg. 156). La forma del decreto federale di obbligatorietà generale prevista dalla vecchia Costituzione non è stata ripresa e non figura pertanto nell’articolo 163 Cost. L’Assemblea federale ha tuttavia rinunciato ad adeguare globalmente la legislazione svizzera, decidendo invece di provvedere all’adeguamento dei singoli atti in occasione di una loro revisione parziale o totale. |