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351L’articolo 163 Cost. enumera esaustivamente le forme degli atti emanati dall’Assemblea federale (cfr. n. marg. 156). La forma del decreto federale di obbligatorietà generale prevista dalla vecchia Costituzione non è stata ripresa e non figura pertanto nell’articolo 163 Cost. L’Assemblea federale ha tuttavia rinunciato ad adeguare globalmente la legislazione svizzera, decidendo invece di provvede­re all’ade­guamento dei singoli atti in occasione di una loro revisione parziale o totale.