300* | Per non pregiudicare l’intelligibilità delle modifiche occorre evitare di riunire in un unico atto normativo le modifiche di allegati di più atti normativi. In simili casi è preferibile adottare simultaneamente più atti modificatori distinti. |
Se tuttavia, a titolo eccezionale, si intende integrare tutte le modifiche in un unico atto normativo, occorre assicurarsi che ogni allegato possa essere attribuito in modo univoco al rispettivo atto principale. I modelli da applicare sono i seguenti: |
–per modifiche contenute nel titolo «Modifica di altri atti normativi», RU 2019 2633;
–per modifiche nell’ambito di un atto mantello, RU 2019 1257 e 1615.
Cfr. anche la regola generale di cui al n. marg. 69.
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.