Disposizioni finali

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Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 1 Leggi federali > Capitolo 2 Atto che modifica una legge > Sezione 8 Disposizioni finali

Disposizioni finali

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302Sotto l’ultima cifra romana figurano le disposizioni finali (in particolare quella concernente l’entrata in vigore dell’atto modificatore), se del caso suddivise in capoversi (cfr. ad es. RU 1999 386).
Nei casi più semplici, la formula recita:
per le leggi:

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

 

per le ordinanze:

II

La presente ordinanza entra in vigore il … .

 

Per i casi complessi cfr. n. marg. 5564, 164186 e 243245.

303Le disposizioni transitorie relative alle modifiche vengono integrate nel corpo dell’articolato dell’atto da modificare, in uno o più articoli distinti; nell’atto modificatore figurano quindi sotto la medesima cifra romana prevista per le altre modifiche dell’atto. Le eventuali precedenti disposizioni transitorie non più applicabili possono essere «riscritte» (nuova versione di un articolo già esistente). Se invece le precedenti disposizioni transitorie sono ancora applicabili, quelle nuove sono aggiunte in un nuovo articolo (o eccezionalmente in un nuovo capoverso).

Nella rubrica e nella formulazione occorre esprimere il riferimento alla modifica in questione.

Esempio:
Art. 119a Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010

1 Le autorizzazioni per la fabbricazione o l’importazione di pezzi pirotecnici rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010 rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017.

è *RU 2010 2229

304Eccezione al n. marg. 303: se nell’atto di base le disposizioni transitorie non sono integrate nel corpo dell’articolato, tale struttura va mantenuta immutata. Nell’atto modificatore le nuove disposizioni transitorie sono inserite sotto una cifra romana a parte recante il titolo «Disposizione(i) transitoria(e) della modifica del…» e figurante dopo le cifre dedicate all’abrogazione e alla modifica di altri atti normativi; nella RS le nuove disposizioni transitorie sono poste alla fine dell’atto normativo, con lo stesso titolo previsto nell’atto modificatore (cfr. ad es. RU 2010 2965, cifra III / RS 814.318.142.1).