Modifica del titolo

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Modifica del titolo

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293Qualora si intenda modificare il titolo di un atto normativo, iI nuovo titolo è introdotto sotto la cifra I, dopo la frase introduttiva; è preceduto dall’indicazione in corsivo «Titolo». L’atto modificatore reca ancora il titolo non modificato (cfr. n. marg. 282).
294*Il nuovo titolo è sempre riprodotto con tutti i suoi elementi (titolo principale, titolo abbreviato, abbreviazione) anche se occorre modificarne un solo elemento. Lo stesso vale nei casi in cui occorra aggiungere o abrogare un titolo abbreviato o un’abbreviazione.
Esempio:

Legge federale
sulla ricerca

(Legge sulla ricerca, LR)

 

Modifica del 25 settembre 2009

 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20081,

decreta:

I

La legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)

 

1FF 2009 413
2RS 420.1

è *RU 2010 651

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.