293 | Qualora si intenda modificare il titolo di un atto normativo, iI nuovo titolo è introdotto sotto la cifra I, dopo la frase introduttiva; è preceduto dall’indicazione in corsivo «Titolo». L’atto modificatore reca ancora il titolo non modificato (cfr. n. marg. 282). |
294* | Il nuovo titolo è sempre riprodotto con tutti i suoi elementi (titolo principale, titolo abbreviato, abbreviazione) anche se occorre modificarne un solo elemento. Lo stesso vale nei casi in cui occorra aggiungere o abrogare un titolo abbreviato o un’abbreviazione. |
Esempio: |
Legge federale (Legge sulla ricerca, LR)
Modifica del 25 settembre 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20081, decreta: I La legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca è modificata come segue: Titolo Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) …
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* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.