Eccezione 1: citazione dell'atto dell'UE con il titolo breve ufficiale o con un titolo breve non ufficiale

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Eccezione 1: citazione dell'atto dell'UE con il titolo breve ufficiale o con un titolo breve non ufficiale

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134*Quando l’atto normativo dell’UE viene citato più volte, in luogo del titolo numerico si può utilizzare il titolo breve ufficiale (ossia quello espressamente menzionato nel titolo dell’atto), attenendosi alle regole seguenti:
il titolo breve previsto nel testo pubblicato nella GU è completato dall’acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sulla sicurezza delle ferrovie» 1 anziché «direttiva sulla sicurezza delle ferrovie». In questi casi l’acronimo utilizzato è sempre «UE», anche se nel titolo ufficiale dell’atto figura l’acronimo «CE» oppure «CEE»;
il titolo breve ufficiale non va utilizzato se è troppo generico. È ad esempio il caso del titolo breve «regolamento sull’agenzia» previsto per il regolamento (CE) n. 1335/2008 2; nell’UE vi sono infatti numerose agenzie, ognuna delle quali retta da un apposito regolamento;
per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero abbia lo stesso titolo o un titolo simile.
I titoli brevi degli atti normativi dell’UE vanno comunicati alla Sezione di terminologia della CaF affinché li registri nella banca dati terminologica TERMDAT.
Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell’atto normativo dell’UE, le stesse regole impiegate per l’uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.
135*In via eccezionale e a ragion veduta, è possibile utilizzare un titolo breve non ufficiale, vale a dire non menzionato nell’atto dell’UE, in particolare quando l’atto normativo svizzero rimanda a più atti dell’UE e l’utilizzo di un titolo breve non ufficiale, in luogo del titolo numerico, agevola l’identificazione dell’atto in questione (ad es.: «direttiva UE sugli ascensori» anziché «direttiva 95/16/CE»). In tal caso:
il titolo breve dev’essere corredato dell’acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sugli impianti a fune» anziché «direttiva sugli impianti a fune» e «regolamento UE sui documenti d’identità» anziché «regolamento sui documenti d’identità»; anche in questi casi l’acronimo utilizzato è sempre «UE»;
il titolo breve prescelto deve richiamare l’oggetto dell’atto dell’UE cui si rimanda;
per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero o dell’UE abbia lo stesso titolo o un titolo simile.
Tali titoli brevi non ufficiali vanno comunicati alla Sezione di terminologia della CaF affinché li registri nella banca dati terminologica TERMDAT.
Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell’atto normativo dell’UE, le stesse regole impiegate per l’uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.