Sezione 3: Menzione di tutte le modifiche determinanti per la Svizzera

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Sezione 3: Menzione di tutte le modifiche determinanti per la Svizzera

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143Nella nota a piè di pagina, le indicazioni relative all’atto di base dell’UE sono seguite dalla menzione del titolo numerico degli atti modificatori determinanti per la Svizzera (dei quali va specificato il riferimento alla GU). Tali atti sono introdotti dalla formula «modificato/a da …».
Esempio di citazione dell’atto con il titolo numerico3:

Il certificato complementare richiesto per l’importazione in Svizzera di taluni prodotti d’origine bovina, caprina od ovina si fonda sul regolamento (CE) n. 999/200111.

 

11Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da:
– regolamento (CE) n. 1248/2001, GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12;
– regolamento (CE) n. 270/2002, GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.
Esempio di citazione dell’atto con il titolo completo:

Il certificato complementare richiesto per l’importazione in Svizzera di taluni prodotti d’origine bovina, caprina od ovina si fonda sul regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 200111, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e lʼeradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

 

11GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da:
– regolamento (CE) n. 1248/2001, GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12;
– regolamento (CE) n. 270/2002, GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

 
Il regolamento (CE) n. 999/2001 ha subito una modifica (regolamento (CE) n. 1326/2001, GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60) intercorsa tra le due modifiche menzionate negli esempi (fittizi); dalla formulazione utilizzata negli esempi si evince dunque che tale modifica non è determinante per la Svizzera.

144Se l’atto dell’UE ha subito numerose modifiche e non tutte sono determinanti per la Svizzera, l’elenco delle modifiche determinanti può essere recato in un allegato; in tal caso nell’articolato occorre ovviamente rinviare all’allegato (cfr. n. marg. 69).