Introduzione

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 4 Ordinanze del Consiglio federale > Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di una legge > Sezione 5 Parte principale > Rimandi > Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE > Introduzione

Introduzione

PDF document Previous pageReturn to chapter overview Next page
124*Le pagine Internet della Cancelleria federale forniscono informazioni sugli aspetti formali del recepimento del diritto dell’UE. Per informazioni di ordine generale, ad esempio sugli organi e sulle istituzioni dell’UE, si veda EUR-Lex, la piattaforma di accesso al diritto dell’UE.
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.
125Ciascun atto normativo dell’UE è contrassegnato da un numero che si compone dell’anno, del numero progressivo e della sigla o acronimo che designa il trattato istitutivo, o la parte di tale trattato, in applicazione di cui l’atto normativo è stato adottato. La sigla è «UE», «CE» o «CEE» («CE» è stato utilizzato sino al 30 novembre 2009, «CEE» sino a ca. il 1993); talvolta ci si imbatte inoltre in altri acronimi, come ad esempio «GAI» (Giustizia e affari interni) per gli atti normativi adottati in virtù del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, nella versione antecedente il Trattato di Lisbona. L’ordine dei tre elementi del numero può variare; se l’anno segue il numero progressivo, quest’ultimo è preceduto dalla specificazione «n.». Inoltre, sino al 31 dicembre 1998 l’anno era indicato soltanto con le due ultime cifre (ad es.: «93» per 1993); dal 1° gennaio 1999, l’anno è invece indicato con quattro cifre (ad es.: «2006»).
189Per le regole particolari relative a Schengen/Dublino cfr. l’allegato 2 (cfr. n. marg. 367).