– messa in vigore da parte del Parlamento

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Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 3 Decreti federali > Capitolo 5 Decreti federali che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio/facoltativo e attuazione > Sezione 5 Disposizioni finali  > Entrata in vigore > Entrata in vigore differenziata > – messa in vigore da parte del Parlamento

– messa in vigore da parte del Parlamento

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177L’entrata in vigore differenziata delle disposizioni di una legge può essere stabilita nella legge stessa. Le corrispondenti disposizioni finali sono formulate come segue:

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

a.gli articoli …, il …;
b.gli articoli …, il … .

3 In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

178Se la maggior parte delle disposizioni devono entrare in vigore con­temporaneamente e solo alcune in altra data, si raccomanda di usare la formulazione seguente:

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

a.tutte le disposizioni, eccettuato l’articolo 4 capoverso 2, il …;
b.l’articolo 4 capoverso 2, il … .

3 In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

179Se invece numerose disposizioni devono entrare in vigore in altra data, può essere usata anche la formulazione seguente:

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

a.gli articoli … , il 1° gennaio …;
b.le altre disposizioni, il 1° luglio … .

3 In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.