180 | Il modo più semplice per ottenere l’entrata in vigore differenziata è la delega al Consiglio federale, il quale deciderà le entrate in vigore opportune. La formula recita: «Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore» (cfr. n. marg. 172). |
Se in tal caso il Consiglio federale intende stabilire simultaneamente le date di entrata in vigore di tutte le disposizioni, si ricorre a un decreto di promulgazione (privo della veste formale di un atto normativo), conformemente alla regola generale di cui al n. marg. 172.
181 | Il Parlamento può anche limitarsi a stabilire l’entrata in vigore soltanto di una parte della legge e delegare la messa in vigore delle altre disposizioni al Consiglio federale. In tal caso può essere usata la formulazione seguente: |
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
a. | gli articoli … entrano in vigore il …; |
b. | il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle altre disposizioni. |
3 In caso contrario, il Consiglio federale determina l’entrata in vigore di tutte le disposizioni.
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