– messa in vigore delegata del tutto o in parte al Consiglio federale

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– messa in vigore delegata del tutto o in parte al Consiglio federale

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180Il modo più semplice per ottenere l’entrata in vigore differenziata è la delega al Consiglio federale, il quale deciderà le entrate in vigore opportune. La formula recita: «Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore» (cfr. n. marg. 172).

Se in tal caso il Consiglio federale intende stabilire simultaneamente le date di entrata in vigore di tutte le disposizioni, si ricorre a un decreto di promulgazione (privo della veste formale di un atto normativo), conformemente alla regola generale di cui al n. marg. 172.

181Il Parlamento può anche limitarsi a stabilire l’entrata in vigore soltanto di una parte della legge e delegare la messa in vigore delle altre disposizioni al Consiglio federale. In tal caso può essere usata la for­mulazione seguente:

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

a.gli articoli … entrano in vigore il …;
b.il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle altre disposizioni.

3 In caso contrario, il Consiglio federale determina l’entrata in vigore di tutte le disposizioni.