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332Talvolta l’introduzione di nuove disposizioni o l’abrogazione di norme vigenti rende necessari lievi adeguamenti formali di disposizioni non direttamente interessate dalla modifica in questione. Per esempio:
a un articolo sinora privo di capoversi è aggiunto un capoverso 2; la disposizione esistente diventa il capoverso 1 e deve quindi essere numerata di conseguenza (inserimento dell’indicazione «1»);
se a un’enumerazione viene aggiunto o levato un elemento, occorre modificare i segni d’interpunzione (cfr. n. marg. 84); ciò rende inoltre necessario lo spostamento di un’eventuale congiunzione «e» od «o» posta in coda al penultimo elemento dell’enumerazione (n. marg. 86).
Questi e altri adeguamenti simili non sono espressamente disposti nell’atto modificatore; sono operati d’ufficio dal CPU. La nuova numerazione di disposizioni e titoli deve invece sempre essere espressamente indicata nell’atto modificatore (cfr. n. marg. 309).