367 | La Svizzera e l’UE/CE hanno concluso due accordi principali relativi a Schengen e Dublino, i quali sono spesso designati con i titoli abbreviati «Accordo di associazione alla normativa di Schengen» e «Accordo di associazione alla normativa di Dublino» o con le corrispondenti abbreviazioni «AAS» e «AAD» (cfr. il messaggio sugli «Accordi bilaterali II», FF 2004 5273, 5288). |
Ai due accordi principali si sono aggiunti i seguenti accordi e protocolli, giuridicamente connessi con il relativo accordo principale: |
– | l’Accordo con l’Islanda e la Norvegia concernente Schengen e Dublino; |
– | l’Accordo con la Danimarca concernente Schengen; |
– | il Protocollo all’AAD riguardante la Danimarca; |
– | i Protocolli concernenti l’adesione del Liechtenstein all’AAS e all’AAD. |
Per citare un insieme di accordi si ricorre di norma ai titoli abbreviati «gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen» e «gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino». Se al singolare il titolo abbreviato designa dunque un unico accordo, al plurale indica un insieme di accordi. |
Di conseguenza, occorre che sia chiaro a quale oggetto s’intende rimandare (accordo principale o insieme di accordi). Le regole di citazione cui attenersi sono le seguenti: |
– | utilizzare il titolo abbreviato per un insieme di accordi: i titoli abbreviati «Accordi di associazione alla normativa di Schengen» e «Accordi di associazione alla normativa di Dublino» designano l’insieme di Accordi relativi rispettivamente a Schengen e a Dublino. Quanto alle modalità di citazione cfr. 368, 369, 370 und 371; |
– | utilizzare l’abbreviazione per un accordo principale: se si intende fare riferimento unicamente all’Accordo principale si utilizza l’abbreviazione «AAS» o «AAD», introducendola alla prima occorrenza. Quanto alle modalità di citazione cfr. 374 . |