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367La Svizzera e l’UE/CE hanno concluso due accordi principali relativi a Schengen e Dublino, i quali sono spesso designati con i titoli abbreviati «Accordo di associazione alla normativa di Schengen» e «Accordo di associazione alla normativa di Dublino» o con le corrispondenti abbreviazioni «AAS» e «AAD» (cfr. il messaggio sugli «Accordi bilaterali II», FF 2004 5273, 5288).
Ai due accordi principali si sono aggiunti i seguenti accordi e protocolli, giuridicamente connessi con il relativo accordo principale:
l’Accordo con l’Islanda e la Norvegia concernente Schengen e Dublino;
l’Accordo con la Danimarca concernente Schengen;
il Protocollo all’AAD riguardante la Danimarca;
i Protocolli concernenti l’adesione del Liechtenstein all’AAS e all’AAD.
Per citare un insieme di accordi si ricorre di norma ai titoli abbreviati «gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen» e «gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino». Se al singolare il titolo abbreviato designa dunque un unico accordo, al plurale indica un insieme di accordi.
Di conseguenza, occorre che sia chiaro a quale oggetto s’intende rimandare (accordo principale o insieme di accordi). Le regole di citazione cui attenersi sono le seguenti:
utilizzare il titolo abbreviato per un insieme di accordi:        
i titoli abbreviati «Accordi di associazione alla normativa di Schengen» e «Accordi di associazione alla normativa di Dublino» designano l’insieme di Accordi relativi rispettivamente a Schengen e a Dublino. Quanto alle modalità di citazione cfr. 368, 369, 370 und 371;
utilizzare l’abbreviazione per un accordo principale:        
se si intende fare riferimento unicamente all’Accordo principale si utilizza l’abbreviazione «AAS» o «AAD», introducendola alla prima occorrenza. Quanto alle modalità di citazione cfr. 374 .