Iniziativa popolare federale 'Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 75c Separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili

1 La Confederazione e i Cantoni assicurano la separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili.

2 Provvedono affinché nei comprensori non edificabili il numero degli edifici e la superficie da essi occupata non aumentino. In particolare si applicano i seguenti principi:

a. i nuovi edifici e impianti devono essere necessari per l’agricoltura o altri fondati motivi ne vincolano l’ubicazione;

b. gli edifici utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo non possono essere destinati a scopo abitativo;

c. i cambiamenti di destinazione di edifici a favore di utilizzazioni commerciali extra-agricole non sono ammessi.

3 Gli edifici esistenti non utilizzati a scopi agricoli nei comprensori non edificabili non possono essere ampliati in modo sostanziale. Possono essere sostituiti con nuovi edifici soltanto se sono stati distrutti per cause di forza maggiore.

4 Eccezioni al capoverso 2 lettere b e c sono ammesse se servono alla conservazione di edifici degni di protezione e dei loro dintorni. Eccezioni al capoverso 3 sono ammesse se comportano un miglioramento sostanziale della situazione generale locale per quanto riguarda la natura, il paesaggio e la cultura della costruzione.

5 La legge disciplina le modalità con cui i Cantoni riferiscono in merito all’esecuzione delle disposizioni del presente articolo.

1 RS 101

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Ultima modifica 05.11.2024 10:00

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