Iniziativa popolare 'per la lotta contro il rincaro'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'iniziativa chiede che le disposizioni transitorie della Costituzione federale siano completate con l'inserimento di un articolo 13 del seguente tenore:

Paragrafo 1

La Confederazione costituisce un Fondo di solidarietà federale destinato alla lotta contro il rincaro. Per la gestione di questo Fondo, il Consiglio federale elegge un Consiglio di direzione composto di 13 membri, che rappresentano in modo equo le organizzazioni economiche interessate. Il presidente, i due vice presidenti e i dieci membri sono eletti ogni volta per un periodo di quattro anni.

Paragrafo 2

Il capitale del Fondo deve servire, con i suoi finanziamenti, a stabilizzare i prezzi degli affitti e dei beni e servizi vitali.

Tali misure comprendono particolarmente:

  1. La concessione di prestiti ai proprietari fondiari per facilitare la costruzione di nuovi edifici locativi comprendenti degli appartamenti a prezzi moderati e degli alloggi per persone anziane. Tali prestiti possono essere concessi fino a concorrenza del 100% del valore commerciale delle unità di alloggi e devono essere concessi in condizioni che impediscano il rincaro degli affitti in tali edifici.
  2. La concessione di prestiti ammortizzabili, fino a concorrenza del 100% del valore commerciale, alle persone fisiche desiderose di acquistare un appartamento in proprietà privata per il loro uso personale. Il tasso d'interesse di tali prestiti senza ammortimenti non supera l'affitto che si potrebbe esigere per un appartamento locativo equivalente.
  3. La concessione di prestiti ammortizzabili, concessi ad un tasso d'interesse vantaggioso, per case a prezzi moderati, per costruzioni agricole cosi come per il miglioramento delle condizioni di alloggio nelle regioni di montagna.
  4. La concessione di prestiti ad un tasso d'interesse vantaggioso per la costruzione di ospedali, asili ed alloggi per persone anziane, pur che siano edificati per uno scopo d'interesse comune.
  5. La concessione di prestiti senza interessi agli asili per ammalati, pur che siano edificati per uno scopo d'interesse comune.
  6. La concessione di prestiti ad un tasso d'interesse vantaggioso ai Cantoni ed ai comuni allo scopo di facilitare i lavori di sistemazione del territorio e gli altri lavori relativi all'infrastruttura, pur che rispondano ad un bisogno pubblico urgente.
  7. La concessione di prestiti a interessi vantaggiosi per l'acquisizione di beni o di diritti fondiari in cambio di una promessa di costruzione di alloggi ad affitti moderati.
  8. L'acquisto di beni immobiliari per conto del Fondo allo scopo d'escludere la speculazione fondiaria e d'incoraggiare i progetti d'urbanizzazione su grande scala sempre tenendo conto degli obiettivi di ordinamento del territorio.

I capitali di Fondo non possono in alcun caso essere utilizzati per appartamenti di lusso, le ville di lusso e le residenze secondarie.

Paragrafo 3

Il Fondo è alimentato da:

  1. AUn'imposta d'esportazione che può raggiungere il 5% del valore della merce franco frontiera, pagabile su ogni merce esportata in libera circolazione dalla Svizzera, cosi come sul plusvalore delle merci in transito lavorate in Svizzera.
  2. BUna tassa d'espansione annuale basata sull'aumento del profitto netto delle persone fisiche e morali di diritto privato iscritte al registro del commercio, a condizione che quest'aumento raggiunga un minimo di franchi 500 000 rispetto all'anno precedente. Per un aumento fino a 10 milioni di franchi, tale tassa può raggiungere al massimo 10%, per un aumento di più di 10 milioni di franchi, al massimo 20%. Le imprese che esercitano un'influenza dominante diretta o indiretta su altre imprese di diritto privato con sede in Svizzera sono ugualmente tassabili per queste ultime, sempre che quelle non siano loro stesse sottomesse alla tassa.

Le imprese che, secondo le disposizioni sopra menzionate, dovrebbero versare simultaneamente la loro tassa d'esportazione hanno l'obbligo di pagare soltanto il più alto dei due montanti.

  1. Una tassa d'investimento che può raggiungere fino al 10% delle spese di costruzione dei lavori pubblici e di genio civile per i lavori iniziati o terminati dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare. Sono esonerati di questa tassa:

  • La costruzione di alloggi dall'affitto moderato, di alloggi e asili per persone anziane cosi come ospedali di ogni tipo.
  • Le costruzioni agricole.
  • Le costruzioni destinate a migliorare le condizioni di alloggio nelle regioni di montagna.
  • Le costruzioni che rispondono ad un urgente bisogno pubblico.

Con lo scopo d'influire sul volume degli investimenti, il Consiglio federale può, all'occorrenza, promulgare una disposizione complementare. Tale disposizione obbligherebbe le persone fisiche e morali di diritto privato iscritte al registro del commercio a finanziare con i mezzi propri una parte, ma al massimo il 50% dei fondi da investire nella costruzione, l'attrezzatura e le partecipazioni, ciò nel momento in cui il totale di questi investimenti supera franchi 1 000 000 per anno. Nel caso le spese d'investimento non fossero ammortite, i fondi propri dovranno figurare nel bilancio annuale delle persone fisiche e morali in questione.

Paragrafo 4

Il Fondo ha il diritto di procurarsi dei capitali supplementari a concorrenza del triplo del montante dei fondi propri, contrattando prestiti ed emettendo obbligazioni le quali dovranno essere garantite dalla Confederazione. In caso di controllo delle emissioni, le obbligazioni del fondo hanno una precedenza sugli altri crediti. In accordo con il Consiglio di direzione del Fondo, il Consiglio federale può decidere l'esonero del Fondo dalla cedolare, cosi come eventuali restrizioni di piazzamento.

Paragrafo 5

Sono esonerati dell'obbligo di finanziamento parziale degli investimenti

  • le persone per le quali questa imposizione costituirebbe un onere difficilmente sopportabile
  • le persone la cui attività contribuisce ad un'opera importante di benessere pubblico.

Sono esclusi dell'obbligo di finanziamento parziale degli investimenti con fondi propri:

  • gli investimenti per la costruzione di alloggi a prezzi moderati
  • gli investimenti agricoli
  • gli investimenti per le partecipazioni all'estero.

D'accordo col Consiglio di direzione del Fondo, il Consiglio federale è autorizzato a:

  • esonerare certe merci dalla tassa d'esportazione
  • escludere altre costruzioni dall'obbligo di finanziamento parziale degli investimenti
  • ribassare, aumentare o annullare provvisoriamente le diverse tasse di livello tenendo conto della situazione economica, del mercato dell'alloggio e dei bisogni finanziari del Fondo.
  • esonerare altri investimenti dall'obbligo di finanziamento parziale da fondi propri.

Paragrafo 6

Nei Cantoni o nei comuni che verificano le condizioni d'esonero della partecipazione all'investimento, il Consiglio federale può, d'accordo col Consiglio di direzione del Fondo, fare dipendere tale esonero dall'equilibrio generale del bilancio. Lo stesso vale per la concessione di prestiti a tassi d'interesse vantaggiosi.

Paragrafo 7

Fino all'installazione di un equilibrio sui mercati dell'alloggio che si dovrà tradurre con degli affitti stabili ed un'insieme di appartamenti inoccupati di 0,5% almeno, il Consiglio federale, dopo accordo con il Consiglio di direzione del Fondo, ha il diritto di esigere una richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei progetti di costruzione privati e pubblici, e d'introdurre misure di controllo per il commercio immobiliare. I progetti di costruzione esonerati dalla partecipazione agli investimenti non sono sottomessi alla richiesta d'autorizzazione.

Paragrafo 8

Per quanto possibile, il Fondo concederà i suoi prestiti tramite una banca.

Paragrafo 9

Tutte le disposizioni promulgate in virtù del presente articolo costituzionale sono amministrate dalle disposizioni generali della legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale.

Paragrafo 10

La contravvenzione alle disposizioni sul finanziamento parziale degli investimenti da fondi propri è passibile di multa. In caso di contravvenzione volontaria, la multa può raggiungere al massimo la totalità, in caso di contravvenzione per trascuratezza al massimo la metà dei fondi propri. Le contravvenzioni alle altre disposizioni del presente articolo sono passibili di multe fino a franchi 100 000, in caso di trascuratezza fino a franchi 50 000. Il Consiglio federale s'incarica di fissare le modalità di procedura penale.

Paragrafo 11

D'accordo col Consiglio di direzione del Fondo, il Consiglio federale promulga i regolamenti necessari all'esecuzione.

Paragrafo 12

Ogni anno, il Consiglio del fondo ed il Consiglio federale riferiscono all'Assemblea federale, sulle misure prese in virtù del presente articolo, e delle conseguenze che vi si riferiscono.

Paragrafo 13

Le disposizioni del presente articolo rimangono valide fino all'entrata in vigore di un'ordine d'esecuzione in seguito ad una modificazione dell'articolo 31quinquies della Costituzione federale, l'obiettivo della quale deve consistere nell'equilibrare l'evoluzione congiunturale, prevenire la disoccupazione e lottare contro il rincaro.

II

Il presente articolo costituzionale entra in vigore con effetto immediato sin dalla data d'approvazione del popolo e degli stati all'iniziativa popolare.

(Sono stati presentati i testi tedesco, italiano e francese; il testo tedesco è determinante)

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Ultima modifica 05.11.2024 10:00

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